No alla discriminazione nei confronti dei professionisti non ordinisti: Archim scrive alla Regione Campania

Al Signor Presidente della Giunta Regionale della Campania
seg.presidente@regione.campania.it

Al Direttore generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale
direttore.generale@pec.agenziacoesione.gov.it

Al Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale della Campania
capo.gab@pec.regione.campania.it

Ai Vice Capogabinetto del Presidente della Giunta
Regionale della Campania
vicecapogabinetto@regione.campania.it
vicecapogab@regione.campania.it

All’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020
della Giunta Regionale della Campania
dg.16@pec.regione.campania.it

Al Direttore generale per l’Istruzione, la Formazione,
il Lavoro e le Politiche giovanili
dg.11@pec.regione.campania.it

Ai soggetti del partenariato Strategico:

CONFASSOCIAZIONI
presidente@confassociazioni.eu

CONFPROFESSIONI
info@confprofessioni.eu

Pc: a Sua Ecc. il Signor Ministro per la Coesione territoriale

Oggetto: Illegittimità DGRC n. 21 del 17.01.2017 – BURC n. 8 del 23.01.2017.
Richiesta di ritiro e modifica della stessa.

Illustre Sig. Presidente De Luca, Signori Dirigenti
pur ringraziandola per gli interventi riguardanti i liberi professionisti previsti nella DGRC n. 21 in oggetto, ci corre l’obbligo di invitarLa urgentemente ad imporre ai suoi uffici il ritiro immediato di una deliberazione illegittima in quanto viola il disposto delle normativa comunitaria e nazionale in materia di accesso ai Fondi SIE per i liberi professionisti. La VS deliberazione, infatti, limita tale accesso alle professioni collegate ad ordini professionali, Albi e Collegi, mentre il senso della normativa è molto più aperto e riguarda le professioni non regolamentate di cui alla Legge 4/2013, che non fanno riferimento a ordini, albi o collegi.
La contestazione verte sul punto n. 3 del deliberato che recita “di considerare spendibili le forme di sostegno a percorsi di formazione per liberi professionisti, tra l’altro, anche per la partecipazione a percorsi formativi organizzati e/o svolti presso gli ordini ed i collegi professionali, nonché presso le associazioni di iscritti agli albi e di altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi”.
La Circolare prot.n. 8321 del 10/10/2016 diramata dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, richiamata anche nella VS DGR. n. 21, peraltro, non forniva indicazioni generiche sul tema ma era inviata proprio perché gli Uffici di Giunta di due Regioni – Lombardia e Calabria – nell’emanare i bandi in favore dei liberi professionisti avevano chiesto, come requisito per l’accesso alle risorse, l’iscrizione ad ordini professionali, albi e collegi o, in alternativa, l’iscrizione documentata ad associazioni professionali iscritte al Registro del Ministero dello Sviluppo Economico.
Proprio a chiarimento di tale erronea interpretazione la citata circolare vietava che fosse richiesto il requisito dell’iscrizione alle Associazioni iscritte agli elenchi del M.I.S.E., poiché in tal modo si subordina la partecipazione del libero professionista al possesso di requisiti soggettivi specifici non previsti da norme nazionali e regolamenti comunitari. A fortiori, la Delibera contestata non può limitare tale accesso ai Fondi SIE solo a professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi ma deve essere aperta a tutti i professionisti.
La citata circolare dell’Agenzia della Coesione Territoriale, infatti, precisa che tra i soggetti ammissibili vi siano appunto quelli di cui alla L. 4/2013 e che le condizioni di accesso debbano essere conformi ai principi generali espressi nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dalla legge di stabilità 2016 esercitate indifferentemente “in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente” (cfr. art. l, comma 5) e i soggetti esercenti dette professioni hanno facoltà di costituire associazioni professionali di natura privatistica senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva (cfr. art. 2 comma l).
Stante il limite imposto dalla contestata DGR n. 21/2017, i referenti campani della nostra categoria professionale (la cui attività interessa gli ambiti di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania, e promozione di processi di innovazione e della cultura digitale nel tessuto produttivo regionale nonché del sostegno alla scoperta imprenditoriale) non potranno partecipare alle iniziative che saranno poste in essere per effetto della Delibera e neppure potranno farlo tante altre categorie ricadenti nell’alveo delle professioni non regolamentate di cui alla L. 4/2013.
Invitiamo, pertanto, al ritiro immediato della Delibera ed alla sua rettifica nel senso da noi indicato o, nostro malgrado, dovremo dare corso ad iniziative di mobilitazione pubblica e di denuncia alla Commissione Europea per manifesta violazione del Regolamento1303/2013.
Si chiede sul punto all’Agenzia per la Coesione Territoriale di vigilare ed eventualmente imporre la modifica della delibera in oggetto per manifesta illegittimità.
Ai soggetti del Partenariato Strategico in indirizzo si chiede di porre in essere ogni e più opportuna forma di iniziativa volta a modificare il documento programmatico nel senso indicato con la presente.

Roma, 25 gennaio 2017

Il Presidente
Dr. Angelo Restaino

Il Vice presidente e referente d’area
f.to Dr. R. Di Costanzo

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