Libere riproduzioni con mezzo proprio: lettera di Archim alla direzione dell’Archivio di Stato di Palermo

Archivisti in Movimento (Arch.I.M.) esprime notevole soddisfazione per il nuovo regime di libera riproduzione dei beni bibliografici e archivistici introdotto dalla L. 124/2017, e normato dalle circolari 33 e 39 della Direzione Generale Archivi, nella convinzione che la nuova misura sia un valido ausilio per l’attività di ricerca storica, svolta a qualunque titolo.

Non tutti gli archivi di Stato italiani risultano però ancora allineati alle nuove disposizioni di legge. A seguito delle criticità riscontrate presso l’archivio di Stato di Palermo, Archim ha quindi ritenuto opportuno inviare una lettera formale al suo direttore caldeggiando una revisione del regolamento interno.

Presso l’archivio di Stato di Palermo si continua infatti a richiedere una autorizzazione alla riproduzione con mezzi propri del materiale, richieste che per di più vengono sistematicamente rigettate dalla direzione con il pretesto della tutela del materiale stesso, pur riguardando materiale già consultabile in via ordinaria. Nella lettera alla direzione dell’archivio di Palermo abbiamo fatto osservare che la richiesta preventiva di autorizzazione è illegittima, in quanto soppressa dalla L. 124/2017 che ha riformulato l’art. 108 del codice dei beni culturali, mentre il diniego programmatico opposto a ogni richiesta costringe gli studiosi a ricorrere al servizio interno di riproduzioni, comportando un inutile dispendio di tempo e denaro che annulla di fatto qualunque beneficio per la ricerca introdotto dalla liberalizzazione.

Sempre l’archivio di Palermo sottopone a tariffa le digitalizzazioni già eseguite dall’istituto, nonostante la previsione di gratuità disposta dalla circolare n. 33 della Direzione Generale Archivi, la quale in ciò ha evidentemente recepito -al pari della circolare n. 17 della Direzione Generale Biblioteche- la raccomandazione n. 5 della mozione del Consiglio Superiore Mibact, secondo cui il rimborso sarebbe limitato “ai casi in cui l’utente decida egli stesso di ricorrere al servizio di riproduzione per una copia non altrimenti disponibile”. Le tariffe sulle riproduzioni già disponibili non possono certo essere considerate un rimborso per le spese già sostenute dall’amministrazione, perché altrimenti verrebbe meno il principio di gratuità. Per le immagini già acquisite è invece auspicabile la pubblicazione online nel sito web istituzionale dell’istituto e, nell’attesa che ciò avvenga, siano cedute gratuitamente ai richiedenti.

Archim ritiene infine non soddisfacente la risposta della Direzione dell’Archivio di Stato di Palermo (che pubblichiamo di seguito) rispetto a quanto è stato appena argomentato. Nel testo del documento si continua infatti a fare riferimento all’autorizzazione preventiva (“ad avvenuta autorizzazione di riproduzione con mezzo proprio”) e si interpreta come “rimborso spese” le tariffe sulla cessione delle digitalizzazioni già disponibili.

Scarica -> Lettera inviata da Archim alla Direzione dell’Archivio di Stato di Palermo

Scarica -> Risposta della Direzione dell’Archivio di Stato di Palermo

Nota n. 4298 del 30.11.2017

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